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Salute

Gravidanza consapevole

Il periodo conclusivo della gravidanza

La gravidanza oltre il termine

Il CTG o monitoraggio cardiotocografico è una registrazione su carta dell'attività cardiaca fetale e della contrattilità uterina.Il protrarsi della gestazione oltre la data prevista per il parto è un fenomeno comune. Nel 10% circa delle gravidanze si superano le 42 settimane di gestazione; si parla in questo caso di gravidanza protratta. I rischi per la mamma e per il bambino possono essere in questo caso lievemente maggiori: la struttura della placenta può "invecchiare" e non essere più in grado di soddisfare le richieste fetali di ossigeno e di nutrienti; il liquido amniotico tende a diminuire perché prodotto in quantità minore; il bambino continua a crescere e può diventare più grande della norma e creare problemi al momento del parto. Per tale ragione, allo scadere delle 40 settimane si attua un monitoraggio più stretto del benessere materno-fetale tramite tracciato cardiotocografico o CTG, ecografia e visite ostetriche ravvicinate. Allo scadere delle 42 settimane si preferisce indurre farmacologicamente il travaglio tramite l'applicazione di prostaglandine a livello della cervice o vagina.
Il CTG o monitoraggio cardiotocografico è una registrazione su carta dell'attività cardiaca fetale e della contrattilità uterina. Tale registrazione è possibile tramite l'applicazione di 2 trasduttori sull'addome materno e permette di valutare lo stato di benessere fetale e la presenza o meno di contrazioni uterine.

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La presentazione podalica

La maggior parte dei bambini nelle ultime settimane di gravidanza si dispone a testa in giù (presentazione cefalica). Nel 5% delle gravidanze il bambino si "siede" nello scavo pelvico e presenta all'ingresso del canale del parto le natiche, i piedi o entrambi (presentazione podalica).
La diagnosi di presentazione viene fatta alla visita e confermata dall'ecografia.
L'assistenza al parto podalico per via vaginale presenta un rischio maggiore, sia per il bambino sia per la madre e in quasi tutti i Centri si preferisce eseguire un taglio cesareo elettivo.
Un'alternativa è la versione cefalica per manovre esterne: si tenta di indurre con opportune manovre eseguite sull'addome materno, il capovolgimento del bambino. Il tentativo di versione si attua solo nelle gravidanze fisiologiche, intorno alla 36ª settimana e sotto monitoraggio ecografico delle condizioni fetali. La percentuale di successo di questa manovra è del 65%.

Un'alternativa è la versione cefalica per manovre esterne: si tenta di indurre con opportune manovre eseguite sull'addome materno, il capovolgimento del bambino.

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La madre lavoratrice

La legge del 30 dicembre 1971 n. 1204 ha per titolo "Tutela delle lavoratrici madri". Questo testo stabilisce le regole che devono essere osservate per il trattamento delle lavoratrici subordinate che iniziano una gestazione durante il periodo del loro rapporto di lavoro. Questa legge garantisce le gravide da possibili licenziamenti, stabilisce i periodi d'astensione dal lavoro ed impedisce che siano adibite a lavori inadatti. Alcune delle norme stabilite per la tutela delle madri lavoratrici sono state estese alle madri adottive ed ai padri. La legge 1204/1971 stabilisce che la lavoratrice gravida ha diritto a non essere licenziata, a non essere sospesa dal lavoro salvo le eccezioni stabilite dal Codice civile. Le lavoratrici che ritengono di essere state licenziate ingiustamente possono rivolgersi per la tutela dei propri diritti ad un Patronato.
Il periodo d'astensione obbligatoria dal lavoro riguarda il tempo che intercorre tra i due mesi che precedono la presunta data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino. In alternativa e su precisa certificazione ostetrica, la gravida può astenersi dall'attività lavorativa anche da 1 mese prima a 4 mesi dopo il parto.
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria, la gravida deve presentare al datore di lavoro e all'istituto che eroga l'indennità di maternità un certificato medico di gravidanza, che indichi la data presunta del parto. Questo certificato (triplice copia) può essere richiesto al medico di famiglia o ai ginecologi dell'Azienda sanitaria locale o dei consultori.
Il periodo d'astensione obbligatoria dal lavoro può essere prolungato, su richiesta e per casi particolari. Dopo presentazione di un certificato che attesti che la gravidanza deve essere considerata "a rischio", l'Ispettorato Provinciale del Lavoro può confermare l'esonero dal lavoro per uno o più periodi od eventualmente per tutta la durata della gravidanza fino al momento dell'astensione obbligatoria, su indicazione dello specialista ostetrico di una struttura pubblica. In puerperio è prevista l'astensione dal lavoro (per un periodo non superiore ai 6 mesi) che non deve essere motivata e durante la quale la lavoratrice percepisce il 30% della retribuzione. Per il periodo d'astensione obbligatoria, invece, le lavoratrici hanno diritto a un'indennità pari all'80% della retribuzione, a carico degli Enti di Previdenza.
Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto giornalmente a periodi di riposo (due break di un'ora l'uno, cumulabili in un unico riposo di due ore); i permessi devono essere concordati con il datore di lavoro.

Articolo 2

La madre lavoratriceLe lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno del bambino.
Qualora la lavoratrice sia licenziata, ha diritto ad ottenere il ripristino del rapporto mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, d'idonea certificazione di gravidanza.
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

  • di colpa grave da parte della lavoratrice che costituisce giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro
  • di cessazione dell'attività dell'azienda a cui essa e addetta
  • di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e stata assunta.

Articolo 3

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto, sollevamento di pesi, lavori pericolosi, faticosi e insalubri dall'inizio della gestazione a 7 mesi dopo il parto.
Le lavoratrici saranno sottoposte ad altre mansioni e nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere dannose alla donna, la gestante può essere messa in maternità anticipata.
Le lavoratrici che sono adibite a mansioni inferiori conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte in precedenza, nonché la qualifica precedente.

Articolo 4

È vietato adibire al lavoro le donne:

  • due mesi prima del parto
  • ove tale parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente dalla data presunta a quella effettiva
  • nei tre mesi dopo il parto

Articolo 4 bis

Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Articolo 5

L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di un accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo prestabilito dalla legge.
I motivi possono essere:

  • gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che, si presume, possono essere aggravate dallo stato di gravidanza
  • quando le condizioni di lavoro o ambiente sono ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino
  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Articolo 7

La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo d'astensione obbligatoria, per un periodo, entro il 1° anno di vita del bambino, di 6 mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino d'età inferiore a 3 anni, dietro presentazione di certificato medico.

Articolo 11

Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti d'astensione obbligatoria prima del parto sono aggiunti al periodo d'astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto.

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